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Art.
20.
(Incentivi al reimpiego di personale con qualifica dirigenziale
e sostegno alla piccola impresa)
1.
Sulla base delle direttive del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, le agenzie per l'impiego possono
stipulare, con le confederazioni sindacali dei dirigenti
di azienda maggiormente rappresentative, convenzioni mirate
allo svolgimento, in collaborazione con le predette organizzazioni
o con organismo per la mobilità dalle stesse costituito,
di attività utili a favorire la ricollocazione dei dirigenti
il cui rapporto di lavoro sia cessato.
2.
Alle imprese che occupano meno di duecentocinquanta dipendenti,
ed ai consorzi fra di esse, che assumano, anche con contratto
di lavoro a termine, dirigenti privi di occupazione, è
concesso, per ciascuno dei predetti lavoratori, un contributo
pari al 50 per cento della contribuzione complessiva dovuta
agli istituti di previdenza per una durata non superiore
a dodici mesi e nei limiti dell'autorizzazione di spesa
di cui al comma 5. Ai fini della concessione del predetto
beneficio sono stipulate convenzioni tra l'agenzia
per l'impiego, le associazioni rappresentative delle
predette imprese e le confederazioni sindacali dei dirigenti
di cui al comma 1. Le convenzioni sono stipulate secondo
gli obiettivi di sostegno alla piccola impresa fissati
in un programma definito dal Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, sentite le predette |
parti
sociali a livello nazionale. L'erogazione dei benefìci
avviene mediante conguaglio. Al termine di ciascun anno
gli istituti previdenziali chiedono al Ministero del lavoro
e della previdenza sociale il rimborso degli oneri sostenuti.
3.
Nell'amhito delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, le convenzioni
di cui ai comrni 1 e 2, in rnancanza delle agenzie per
l'impiego, possono essere stipulate dalle direzioni
regionali del lavoro ovvero, in mancanza di esse, dagli
uffici operanti sul territorio competenti in materia di
lavoro e massirna occupazione.
4.
La misura delle agevolazioni di cui al comma 2 può essere
modificata. in relazione alle disponibilità finanziarie
ed in coerenza con le finalità promozionali del presente
articolo, con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale.
5.
All'onere derivante dal presente articolo, pari a
lire 9.599 milioni annui a decorrere dall'anno 1997,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
del lavoro e della previdenza sociale.
6.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti. Ie variazioni di bilancio occorrenti per
l'attuazione del presente articolo.
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