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Dirigenti

ISTRUZIONI INPS DA SEGUIRE PER L'ASSUNZIONE DI UN DIRIGENTE PRIVO DI OCCUPAZIONE


Termini e modalità per richiedere e conguagliare l'agevolazione contributiva per il dirigente assunto sulla base di quanto previsto dall'art. 20 della Legge 266/97, i cui criteri sono del tutto uguali a quelli descritti per l'INPDAI, sono contenuti in particolare nella Circolare dell'INPS n° 218 del 6 novembre 1997 (9) alla quale si rinvia per i particolari operativi.

Lo sgravio contributivo che viene riconosciuto alle Aziende con meno di 250 dipendenti che assumono dirigenti privi di occupazione è fissato nella misura del 50 % della contribuzione complessiva (10), per una durata non superiore ai 12 mesi. La contribuzione interessata è solo quella dovuta per le gestioni previdenziali e l'assunzione può avvenire sia con contratto a tempo indeterminato che a tempo determinato.

L'importo da porre a credito dell'Impresa va indicato nel quadro D del mod. DM 10-2 con il cod. "R410" e la dicitura "Rid. Art. 20 L. 266/97 per gli importi correnti e con il codice "R401" e la dicitura "Cong. Art. 20 L. 266/97" per gli arretrati (vedi in proposito circolare INPS del 6 novembre 1997 n° 218).

Si esclude infine l'applicabilità dello sgravio previsto dall'art. 20 della Legge 266/97 per tutti quei Fondi o Casse ai quali sia affidata la gestione contabile per l'erogazione di una forma di previdenza integrativa a capitalizzazione o ripartizione quali ad esempio i contributi versati al Fondo M. Negri e M. Besusso per il settore commercio, autotrasporto, spedizioni.

Note:
(9) Le Circolari INPS sull'argomento ed alle quali fare riferimento sono : 1) La Circolare n° 2 del 08.01.1997 - all'oggetto : "Incentivi al reimpiego di personale con qualifica dirigenziale. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti. 2) La Circolare n° 159 del 17.07.1997 - all'oggetto : "Dirigenti di Aziende Industriali. Attuazione delega conferita dall'art. 2, comma 212, della Legge 08.08.1995 n. 335. Ridefinizione aliquote contributive dovute alla gestione delle prestazioni temporanee" , 3) La Circolare n° 218 del 06.11.1997 all'oggetto : "Interventi a sostegno dell'occupazione".
(10) "Contribuzione complessiva" (vedi 2° comma circ.INPS n° 218 del 06.11.1997) - Si precisa che il contributo che compete, comunque, alle Imprese, deve essere quantificato prendendo a riferimento la contribuzione dovuta sia dal datore di lavoro che dal lavoratore, con l'esclusione delle contribuzioni per le quali l'Ente è solo esattore.