| Termini
e modalità per richiedere e conguagliare l'agevolazione
contributiva per il dirigente assunto sulla base di
quanto previsto dall'art. 20 della Legge 266/97,
i cui criteri sono del tutto uguali a quelli descritti
per l'INPDAI, sono contenuti in particolare nella
Circolare dell'INPS n° 218 del 6 novembre 1997
(9) alla quale si rinvia per
i particolari operativi.
Lo
sgravio contributivo che viene riconosciuto alle Aziende
con meno di 250 dipendenti che assumono dirigenti privi
di occupazione è fissato nella misura del 50 % della
contribuzione complessiva (10), per una durata non superiore
ai 12 mesi. La contribuzione interessata è solo quella
dovuta per le gestioni previdenziali e l'assunzione
può avvenire sia con contratto a tempo indeterminato
che a tempo determinato. |
L'importo
da porre a credito dell'Impresa va indicato nel
quadro D del mod. DM 10-2 con il cod. "R410"
e la dicitura "Rid. Art. 20 L. 266/97 per gli importi
correnti e con il codice "R401" e la dicitura
"Cong. Art. 20 L. 266/97" per gli arretrati
(vedi in proposito circolare INPS del 6 novembre 1997
n° 218).
Si
esclude infine l'applicabilità dello sgravio previsto
dall'art. 20 della Legge 266/97 per tutti quei
Fondi o Casse ai quali sia affidata la gestione contabile
per l'erogazione di una forma di previdenza integrativa
a capitalizzazione o ripartizione quali ad esempio i
contributi versati al Fondo M. Negri e M. Besusso per
il settore commercio, autotrasporto, spedizioni. |