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Dirigenti

DESTINATARI DELL'INIZIATIVA


A. - I DIRIGENTI (1)

Sono destinatari della presente iniziativa i dirigenti il cui rapporto di lavoro sia cessato e che abbiano maturato una significativa professionalitą nella qualifica di dirigente nelle precedenti esperienze lavorative.

Gli stessi dirigenti non devono aver avuto rapporti di lavoro subordinato con l'azienda (o con altre aziende appartenenti allo stesso Gruppo) che ha intenzione di assumerli, nei 6 mesi precedenti la data del Provvedimento Dirigenziale che verrà emesso da parte del Dirigente Delegato della Provincia di competenza.

E' essenziale, ai fini dell'ottenimento dei benefici di cui all'art. 20 della Legge 266/97, che i dirigenti privi di occupazione siano inseriti nella Banca dati tenuta dall'Unione Regionale CIDA Liguria.

La maturazione della qualifica di dirigente precedentemente acquisita sarą riscontrabile o dai versamenti contributivi, computati dall'Ente Previdenziale ed effettuati dal dirigente ai fini del diritto alla pensione o da apposita dichiarazione dell'ultimo datore di lavoro attestante la data di iscrizione del dirigente all'Ente, il suo codice personale e quello dell'Azienda.

Per concorrere ai benefici previsti dalla Legge n° 266/97 i dirigenti interessati devono aver depositato i propri dati nell'apposita "Scheda Informativa Dirigente" presso lo sportello URCIDA - Liguria (via al Ponte Reale, 5/5 - 16124 Genova - Telefono n° 010-254.15.97 - Fax n° 010-251.75.04). L'Unione Regionale CIDA curerà quindi di inserire i dati del Dirigente nella Banca dati appositamente costituita.

 

B. - LE IMPRESE

L'Azienda (e/o i Consorzi fra le stesse costituiti) che possono usufruire della presente iniziativa, sono le piccole e medie imprese di qualsiasi settore,con meno di 250 dipendenti (massimo 249).

La definizione di piccola e media impresa č contenuta nel Decreto Ministero Industria 18 settembre 1997 (G.U. 1° ottobre 1997 n° 229) che ha recepito la raccomandazione 3 aprile 1996 della Commissione Comunitaria (G.U.C.E.E. 30 aprile 1996 n° 107).

I parametri di classificazione sono i seguenti:

- MEDIA IMPRESA

  • Numero di dipendenti inferiore a 250
  • Fatturato annuo non superiore a 40 milioni di Euro
  • Requisito dell'indipendenza(2)

- PICCOLA IMPRESA

  • numero di dipendenti inferiore a 50
  • fatturato annuo non superiore a 7 milioni di Euro o un totale bilancio annuo non superiore a 5 milioni di Euro
  • requisito dell'indipendenza(3)

 

PMI COMMERCIALI E DI SERVIZI

Per le piccole e medie imprese commerciali e di servizi, successivi decreti (D.M. 27 ottobre 1997 e 23 dicembre 1997) hanno fissato limiti dimensionali pił restrittivi ai fini delle agevolazioni previste dalle leggi n° 488/1992 (aree depresse), n° 317/1991 (innovazione e sviluppo delle piccole e medie imprese), n° 215/1992 (imprenditoria femminile), n° 46/1982 (innovazione tecnologica), n° 49/1985 (Legge Marcora), n° 341/1995 (incentivi automatici) e n° 221/1990 (bacini minerari in crisi).

- MEDIA IMPRESA

  • numero di dipendenti inferiore a 95
  • fatturato annuo non superiore a 15 milioni di Euro o un totale di bilancio annuo non superiore a 10,1 milioni di Euro
  • requisito dell'indipendenza(4)

- PICCOLA IMPRESA

  • numero dei dipendenti inferiore a 20
  • fatturato annuo non superiore a 2,7 milioni di Euro o un totale di bilancio annuo non superiore a 1,9 milioni di Euro
  • requisito dell'indipendenza(5)

Note:
(1) Per quanto ovvio si richiama l'attenzione sul fatto che la normativa di cui all'art. 20 della Legge n° 266/97 non riguarda i Quadri o i Funzionari, istituiti dalla Legge n° 190/85, che rientrano nella normativa generale che é quella del personale Impiegatizio.
I Quadri edi Funzionari sono, per contro, beneficiari di altri Istituti quali ad esempio la CIG, la CIGS o la "Mobilitą" di cui alla Legge n° 223/91.
(2) Il capitale dell'Impresa o i diritti di voto non devono essere detenuti per una quota pari o superiore a un quarto da una o pił imprese che non rientrino nei precedenti parametri, fatta eccezione per le Societą finanziarie pubbliche, a capitale di rischio e gli investitori istituzionali, purchč gli stessi non esercitino alcun controllo, individuale o congiunto.
(3) Vedi nota sub (2)
(4) Vedi nota sub (2)
(5) Vedi nota sub (2)