logo IoLavoro
help 

logo ALL

 

Regione Liguria
Torna alla pagina inizialeAttività e progetti sviluppati dalla strutturaTrasparenza, valutazione e merito
Sei qui: Home » Normativa e Documentazione
Codifica delle Professioni D.M. 30/05/2001 - Ricerca

logo Ministero

Codifica delle professioni

La riforma dei servizi per l’impiego ha reso necessaria l’introduzione di nuove e più moderne metodologie atte sostenere l’impegno gestionale richiesto ai centri per l’impiego in un più complesso e articolato scenario del mercato del lavoro.
Il sistema di codifica delle figure e dei profili professionali si sviluppa adottando la Classificazione delle Professioni Istat 1991 in sostituzione della precedente Classificazione Ministeriale.


Sistema di Codifica delle Professioni  (PDF - 138 Kb)


Ricerca codice ministeriale
Professione:

 

Decreto Ministero del Lavoro 30 maggio 2001

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

VISTO l'articolo 4, comma 3, del Decreto del Presidente del Repubblica 7 luglio 2000, n.442, Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per il collocamento ordinario dei lavoratori ai sensi dell'articolo 20, comma 8, della Legge 15 marzo 1997, n.59;
SENTITE le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative;
SENTITA la Conferenza Unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281;
ACQUISITO il parere del Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della Legge 31 dicembre 1996, n.675;

DECRETA

Articolo 1 (Elenco anagrafico)
I dati contenuti nell'elenco anagrafico sono definiti secondo il modello (scheda anagrafica) di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
L'inserimento, l'aggiornamento, la conservazione, la cancellazione, la diffusione, la comunicazione e il trasferimento dei dati dell'elenco anagrafico relativi a ciascun lavoratore saranno a cura del servizio competente nel cui ambito territoriale si trova il domicilio del lavoratore.
Qualora i dati siano inseriti o aggiornati da un servizio competente diverso da quello indicato nel comma precedente, che riceve l'informazione per atto amministrativo o tramite l'acquisizione diretta da altra banca dati, la validazione rimane a cura del servizio competente nel cui ambito territoriale si trova il domicilio del lavoratore.
Al fine di preservare i livelli di sicurezza del Sistema Informativo Lavoro (SIL), l'accesso ai dati dell'elenco anagrafico relativi a ciascun lavoratore è consentito ai soggetti abilitati, secondo i vari livelli d'abilitazione, così come specificati nell'allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto.
La comunicazione e la diffusione dei dati dell'elenco anagrafico relativi a ciascun lavoratore e della scheda professionale, adottata con apposito decreto ministeriale, saranno curate dai servizi competenti, nel rispetto delle modalità fissate all'art. 3 del DPR 7 luglio 2000 n. 442.
Le regioni e le province sono titolari del trattamento di dati personali curato dai rispettivi servizi competenti, in qualitàdi responsabili del trattamento, nel rispetto della legge del 31 dicembre 1996, n. 675 e del DPR del 28 luglio 1999, n. 318.

Articolo 2 (Codifica delle professioni)
In sede di prima applicazione, i servizi all'impiego adottano la nomenclatura e la codifica delle professioni attualmente in uso nel Sistema Informativo lavoro (SIL) di cui all'allegato C, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Presso la Direzione generale per l'Impiego del Ministero del lavoro è istituita un'apposita Commissione Tecnica, nominata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, che sarà composta da esperti individuati dalla Direzione generale per l'Impiego, dalla Direzione generale dell'Osservatorio del mercato del lavoro, dall'Ufficio Centrale dell'Orientamento e Formazione professionale dei lavoratori, dalle Regioni, dall'Istat, dall'Isfol e dal Ministero della Pubblica istruzione. La Commissione è incaricata di valutare le proposte provenienti dai servizi per l'impiego, dai servizi regionali di formazione professionale, dai servizi scolastici nonché dalle parti sociali e di aggiornare la codifica attraverso l'inserimento di nuove professioni e nomenclature.

Articolo 3 (Classificazione dei lavoratori)
Al fine di assicurare l'uso statistico dei dati, l'inserimento dei lavoratori nell'elenco anagrafico di cui all'articolo 1 avverrà secondo la classificazione di cui all'allegato D, che costituisce parte integrante del presente decreto.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO: Raffaele Morese

ROMA 30.5.2001

Scheda Anagrafica e Allegati
Allegato A: Scheda Anagrafica
Allegato B: Tipologia di Accessi
Allegato C: Codifica Professioni - Sistema di codifica delle figure e dei profili professionali - Sintesi della metodologia utilizzata e guida per gli operatori
Allegato D: Classificazione lavoratori