Codifica delle professioni
La riforma dei servizi per l’impiego ha reso necessaria l’introduzione di nuove e
più moderne metodologie atte sostenere l’impegno gestionale richiesto ai centri
per l’impiego in un più complesso e articolato scenario del mercato del lavoro.
Il sistema di codifica delle figure e dei profili professionali si sviluppa adottando
la Classificazione delle Professioni Istat 1991 in sostituzione della precedente Classificazione
Ministeriale.
Sistema di Codifica delle Professioni
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Decreto Ministero del Lavoro 30 maggio 2001
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
VISTO l'articolo 4, comma 3, del Decreto del Presidente del
Repubblica 7 luglio 2000, n.442, Regolamento recante norme
per la semplificazione del procedimento per il collocamento
ordinario dei lavoratori ai sensi dell'articolo 20, comma
8, della Legge 15 marzo 1997, n.59;
SENTITE le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori
di lavoro maggiormente rappresentative;
SENTITA la Conferenza Unificata istituita ai sensi del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n.281;
ACQUISITO il parere del Garante per la tutela delle persone
e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali,
ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della Legge 31 dicembre
1996, n.675;
DECRETA
Articolo 1 (Elenco anagrafico)
I dati contenuti nell'elenco anagrafico sono definiti secondo il modello (scheda anagrafica)
di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
L'inserimento, l'aggiornamento, la conservazione, la cancellazione, la diffusione, la
comunicazione e il trasferimento dei dati dell'elenco anagrafico relativi a ciascun lavoratore
saranno a cura del servizio competente nel cui ambito territoriale si trova il domicilio del
lavoratore.
Qualora i dati siano inseriti o aggiornati da un servizio competente diverso da quello indicato nel
comma precedente, che riceve l'informazione per atto amministrativo o tramite l'acquisizione diretta
da altra banca dati, la validazione rimane a cura del servizio competente nel cui ambito territoriale
si trova il domicilio del lavoratore.
Al fine di preservare i livelli di sicurezza del Sistema Informativo Lavoro (SIL), l'accesso ai dati
dell'elenco anagrafico relativi a ciascun lavoratore è consentito ai soggetti abilitati, secondo i vari
livelli d'abilitazione, così come specificati nell'allegato B, che costituisce parte integrante del
presente decreto.
La comunicazione e la diffusione dei dati dell'elenco anagrafico relativi a ciascun lavoratore e della
scheda professionale, adottata con apposito decreto ministeriale, saranno curate dai servizi competenti,
nel rispetto delle modalità fissate all'art. 3 del DPR 7 luglio 2000 n. 442.
Le regioni e le province sono titolari del trattamento di dati personali curato dai rispettivi servizi
competenti, in qualitàdi responsabili del trattamento, nel rispetto della legge del 31 dicembre 1996,
n. 675 e del DPR del 28 luglio 1999, n. 318.
Articolo 2 (Codifica delle professioni)
In sede di prima applicazione, i servizi all'impiego adottano la nomenclatura e la codifica
delle professioni attualmente in uso nel Sistema Informativo lavoro (SIL) di cui all'allegato C,
che costituisce parte integrante del presente decreto.
Presso la Direzione generale per l'Impiego del Ministero del lavoro è istituita un'apposita Commissione
Tecnica, nominata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, che sarà composta da
esperti individuati dalla Direzione generale per l'Impiego, dalla Direzione generale dell'Osservatorio
del mercato del lavoro, dall'Ufficio Centrale dell'Orientamento e Formazione professionale dei
lavoratori, dalle Regioni, dall'Istat, dall'Isfol e dal Ministero della Pubblica istruzione.
La Commissione è incaricata di valutare le proposte provenienti dai servizi per l'impiego, dai servizi
regionali di formazione professionale, dai servizi scolastici nonché dalle parti sociali e di
aggiornare la codifica attraverso l'inserimento di nuove professioni e nomenclature.
Articolo 3 (Classificazione dei lavoratori)
Al fine di assicurare l'uso statistico dei dati, l'inserimento dei lavoratori nell'elenco
anagrafico di cui all'articolo 1 avverrà secondo la classificazione di cui all'allegato D,
che costituisce parte integrante del presente decreto.
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO: Raffaele Morese
ROMA 30.5.2001
Scheda Anagrafica e Allegati
Allegato A: Scheda Anagrafica
Allegato B: Tipologia di Accessi
Allegato C: Codifica Professioni - Sistema di codifica delle figure e dei profili professionali -
Sintesi della metodologia utilizzata e guida per gli operatori
Allegato D: Classificazione lavoratori