"Disciplina dell'inquadramento del personale nella pianta
organica provvisoria dell'Agenzia Liguria Lavoro."
Fonte:
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA N. 2 del 19 gennaio
2000
Il
Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga
la seguente legge regionale:
ARTICOLO
1
(Pianta
organica provvisoria)
1. La pianta organica provvisoria dell'Agenzia Liguria Lavoro
istituita con legge regionale 20 agosto 1998 n. 27 (disciplina
dei servizi per l'impiego e della loro integrazione con le
politiche formative e del lavoro) è costituita con provvedimento
della Giunta regionale, previo confronto con le Organizzazioni
Sindacali maggiormente rappresentative.
2. Alla dotazione organica definitiva si provvede nei modi
stabiliti dall'articolo 14, comma 1, della l.r. 27/1998.
ARTICOLO
2
(Inquadramento
del personale)
1. Ai fini dell'inquadramento del personale nella pianta organica
provvisoria di cui all'articolo 1, comma 1, si provvede mediante
concorsi per esami riservati al personale di cui all'articolo
20, comma 6, della l.r. 27/1998 in servizio alla data del
30 giugno 1999, tenendo conto dell'equiparazione di cui alla
tabella A. Per lo svolgimento dei concorsi si applicano le
vigenti disposizioni in materia di assunzioni agli impieghi
regionali.
2. L'inquadramento avviene ad opera del Direttore Generale
dell'Agenzia Liguria Lavoro e non può avere effetto antecedente
alla data di trasferimento del personale di cui all'articolo
7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 dicembre
1997 n. 469 (conferimento alle Regioni e agli Enti locali
di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a
norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59).
3. Al personale di cui all'articolo 20, comma 6, della l.r.
27/1998, non inquadrato nel ruolo organico provvisorio, continuano
ad applicarsi le specifiche norme previste dalla l.r. 27/1998,
ferma restando l'equiparazione prevista dalla tabella A ai
fini del successivo inquadramento in ruolo.
ARTICOLO
3
(Norma
finanziaria)
1. La definizione della pianta organica di cui all'articolo
1, comma 1, avviene nei limiti delle risorse finanziarie trasferite
con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri previsti
dall'articolo 7 del d.lgs. 469/1997, nonché di altre eventuali
risorse individuate dalla Regione in relazione ai compiti
dalla stessa trasferiti all'Agenzia Liguria Lavoro secondo
quanto previsto dalla l.r. 27/1998.
ARTICOLO
4
(Abrogazione
ed integrazione di norme)
1. Il comma 4 dell'articolo 14 della l.r. 27/1998 è abrogato.
2. Al comma 6 dell'articolo 20 della l.r. 27/1998 sono soppresse
le parole: "per le qualifiche funzionali individuate con successivo
provvedimento della Giunta regionale".
3. All'articolo 6, comma 2, della l.r. 27/1998 è aggiunta
la seguente lettera:
"g) due esperti designati dal Presidente della Commissione".
Formula
Finale:
La
presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e farla osservare come legge della Regione Liguria.
Data
a Genova, addì 7 gennaio 2000
MORI
ALLEGATO
1:
Tabella
A (art. 2)
Equiparazione del personale di cui all'articolo 20, comma
6, della legge regionale 20 agosto 1998 n. 27, ai fini dell'inquadramento
in ruolo.
| |
Comparto
Regione |
| |
Categoria |
Posizione
economica |
| 1.
Agenzia per l'impiego - Qualifica |
|
|
| Direttore |
Dirigente |
Dirigente |
| Esperto
|
D |
D.3 |
| Amministrativo
VI |
C |
C.1 |
| Amministrativo
V |
B |
B.3 |
| Amministrativo
IV |
B |
B.1 |
| Amministrativo
III |
A |
A.1 |
| |
|
|
| 2.
Personale che, per almeno tre anni nell'ultimo quinquennio,
ha svolto attività presso la Regione con compiti di
supporto alle funzioni di orientamento professionale
o di osservatorio sul mercato del lavoro, in possesso
del quinto livello del C.C.N.L. della formazione professionale. |
D |
D.1 |