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Legge Regionale 7 gennaio 2000, N. 2


"Disciplina dell'inquadramento del personale nella pianta organica provvisoria dell'Agenzia Liguria Lavoro."

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA N. 2 del 19 gennaio 2000

Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

ARTICOLO 1

(Pianta organica provvisoria)

1. La pianta organica provvisoria dell'Agenzia Liguria Lavoro istituita con legge regionale 20 agosto 1998 n. 27 (disciplina dei servizi per l'impiego e della loro integrazione con le politiche formative e del lavoro) è costituita con provvedimento della Giunta regionale, previo confronto con le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative.
2. Alla dotazione organica definitiva si provvede nei modi stabiliti dall'articolo 14, comma 1, della l.r. 27/1998.

ARTICOLO 2

(Inquadramento del personale)

1. Ai fini dell'inquadramento del personale nella pianta organica provvisoria di cui all'articolo 1, comma 1, si provvede mediante concorsi per esami riservati al personale di cui all'articolo 20, comma 6, della l.r. 27/1998 in servizio alla data del 30 giugno 1999, tenendo conto dell'equiparazione di cui alla tabella A. Per lo svolgimento dei concorsi si applicano le vigenti disposizioni in materia di assunzioni agli impieghi regionali.
2. L'inquadramento avviene ad opera del Direttore Generale dell'Agenzia Liguria Lavoro e non può avere effetto antecedente alla data di trasferimento del personale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 dicembre 1997 n. 469 (conferimento alle Regioni e agli Enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59).
3. Al personale di cui all'articolo 20, comma 6, della l.r. 27/1998, non inquadrato nel ruolo organico provvisorio, continuano ad applicarsi le specifiche norme previste dalla l.r. 27/1998, ferma restando l'equiparazione prevista dalla tabella A ai fini del successivo inquadramento in ruolo.

ARTICOLO 3

(Norma finanziaria)

1. La definizione della pianta organica di cui all'articolo 1, comma 1, avviene nei limiti delle risorse finanziarie trasferite con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri previsti dall'articolo 7 del d.lgs. 469/1997, nonché di altre eventuali risorse individuate dalla Regione in relazione ai compiti dalla stessa trasferiti all'Agenzia Liguria Lavoro secondo quanto previsto dalla l.r. 27/1998.

ARTICOLO 4

(Abrogazione ed integrazione di norme)

1. Il comma 4 dell'articolo 14 della l.r. 27/1998 è abrogato.
2. Al comma 6 dell'articolo 20 della l.r. 27/1998 sono soppresse le parole: "per le qualifiche funzionali individuate con successivo provvedimento della Giunta regionale".
3. All'articolo 6, comma 2, della l.r. 27/1998 è aggiunta la seguente lettera:
"g) due esperti designati dal Presidente della Commissione".

Formula Finale:

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 7 gennaio 2000

MORI


ALLEGATO 1:

Tabella A (art. 2)

Equiparazione del personale di cui all'articolo 20, comma 6, della legge regionale 20 agosto 1998 n. 27, ai fini dell'inquadramento in ruolo.

  Comparto Regione
  Categoria Posizione economica
1. Agenzia per l'impiego - Qualifica    
Direttore Dirigente Dirigente
Esperto D D.3
Amministrativo VI C C.1
Amministrativo V B B.3
Amministrativo IV B B.1
Amministrativo III A A.1
     
2. Personale che, per almeno tre anni nell'ultimo quinquennio, ha svolto attività presso la Regione con compiti di supporto alle funzioni di orientamento professionale o di osservatorio sul mercato del lavoro, in possesso del quinto livello del C.C.N.L. della formazione professionale. D D.1