"Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni
e compiti in materia di mercato del lavoro,
a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59."
Pubblicato
sulla GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Serie generale n. 5 dell'8-1-1998
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti
gli articoli 86 e 87 della Costituzione;
Vista
la legge 15 marzo 1997, n.59, recante delega al Governo per
il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti
locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per
la semplificazione amministrativa;
Vista
la legge 15 maggio 1997, n.127,recante misure urgenti per
lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo;
Vista
la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 1° ottobre 1997;
Acquisito
il parere delle competenti commissioni parlamentari ai sensi
della legge 15 marzo 1997, n.59;
Acquisito
il parere della Conferenza unificata istituita ai sensi del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Vista
la deliberazione del Consiglio dei Ministri,adottata nella
riunione del 19 dicembre 1997;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri
per la funzione pubblica e gli affari regionali e del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica;
EMANA
il
seguente decreto legislativo:
CAPO
I -Conferimento di funzioni
Articolo
1 - Oggetto
1.
Il presente decreto disciplina ai sensi dell' articolo 1 della
legge 15 marzo 1997, n. 59 , come modificata dalla legge 15
maggio 1997, 127 , il conferimento alle regioni e agli enti
locali delle funzioni e compiti relativi al collocamento e
alle politiche attive del lavoro, nell'ambito di un ruolo
generale di indirizzo, promozione e coordinamento dello Stato.
2.
Resta salva l'ulteriore attuazione della delega di cui all'articolo
1, comma 1 , della citata legge n. 59 del 1997, relativamente
alle materie di competenza del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale non interessate dal presente decreto.
3.
In riferimento alle materie di cui al comma 1, costituiscono
funzioni e compiti dello Stato ai sensi degli articoli 1,
commi 3 e 4 , e 3, comma 1, lettera a) , della citata legge
n. 59 del 1997:
a)
vigilanza in materia di lavoro, dei flussi di entrata dei
lavoratori non appartenenti all'Unione europea, nonchè procedimenti
di autorizzazione per attività lavorativa all'estero;
b)
conciliazione delle controversie di lavoro individuali e plurime;
c)
risoluzione delle controversie collettive di rilevanza pluriregionale;
d)
conduzione coordinata ed integrata del Sistema informativo
lavoro secondo quanto previsto dall' articolo 11;
e)
raccordo con gli organismi internazionali e coordinamento
dei rapporti con l'Unione europea.
Articolo
2 - Funzioni e compiti conferiti
1.
Sono conferiti alle regioni le funzioni ed i compiti relativi
al collocamento e in particolare:
a)
collocamento ordinario;
b)
collocamento agricolo;
c)
collocamento dello spettacolo sulla base di un'unica lista
nazionale;
d)
collocamento obbligatori;
f)
collocamento dei lavoratori non appartenenti all'Unione europea;
g)
collocamento dei lavoratori a domicilio;
h)
collocamento dei lavoratori domestici;
i)
avviamento a selezione negli enti pubblici e nella pubblica
amministrazione, ad eccezione di quello riguardante le amministrazioni
centrali dello Stato e gli uffici centrali degli enti pubblici;
l)
preselezione ed incontro tra domanda e offerta di lavoro;
m)
iniziative volte ad incrementare l'occupazione e ad incentivare
l'incontro tra domanda e offerta di lavoro anche con riferimento
all'occupazione femminile.
2.
Sono conferiti alle Regioni funzioni e i compiti in materia
politica attiva del lavoro e in particolare:
a)
programmazione e coordinamento di iniziative volte ad incrementare
l'occupazione e ad incentivare l'incontro tra domanda e offerta
di lavoro anche con riferimento all'occupazione femminile;
b)
collaborazione alla elaborazione di progetti relativi all'occupazione
di soggetti tossicodipendenti ed ex detenuti;
c)
programmazione e coordinamento di iniziative volte a favorire
l'occupazione degli iscritti alle liste di collocamento
con particolare riferimento ai soggetti destinatari di riserva
di cui all'articolo 25 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
d)
programmazione e coordinamento delle iniziative finalizzate
al reimpiego dei lavoratori posti in mobilità e all'inserimento
lavorativo di categorie svantaggiate;
e)
indirizzo, programmazione e verifica dei tirocini formativi
e di orientamento e borse di lavoro;
f)
indirizzo, programmazione e verifica dei lavori socialmente
utili ai sensi delle normative in materia;
g)
compilazione e,tenuta della lista di mobilità dei lavoratori
previa analisi tecnica.
3.
Al fine di garantire l'omogeneità delle procedure e dei relativi
provvedimenti, l'esercizio delle funzioni e dei compiti di
cui al comma 2 del presente articolo che investono ambiti
territoriali pluriregionali é svolto d'intesa fra tutte le
Regioni interessate.
4.
Il conferimento di cui ai commi 1 e 2 comporta quello delle
funzioni e dei compiti connessi e strumentali all'esercizio
di quelli conferiti.
Articolo
3 - Attività in materia di eccedenze di personale
temporanee e strutturali
1.
Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera o) della legge
15 marzo 1997,n.59, il Ministero del lalvoro e della previdenza
sociale esercita le funzioni e i compiti relativi alle eccedenze
di personale temporanee e strutturali.
2.
In attesa di un'organica revisione degli ammortizzatori sociali
ed al fine di armonizzare gli obiettivi di politica attiva
del lavoro rispetto ai processi gestionali delle eccedenze,
nel rispetto di quanto previsto dall' articolo 3, comma 1,
lettera c) , della citata legge n. 59 1997, presso le regioni,
é svolto l'esame congiunto previsto nelle procedure relative
agli interventi di integrazione salariale straordinaria nonché
quello previsto nelle procedure per la dichiarazione di mobilità
del personale. Le Regioni promuovono altresì gli accordi e
i contratti collettivi finalizzati a contratti di solidarietà
3.
Nell'ambito delle procedure di competenza del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 2, le Regioni
esprimono motivato parere.
CAPO
II - Servizi regionali per l'impiego
Articolo
4 - Criteri per l'organizzazione del sistema regionale
per l'impiego
1.
L'organizzazione amministrativa e le modalità di esercizio
delle funzioni e dei compiti conferiti ai sensi del presente
decreto sono disciplinati, anche al fine di assicurare l'integrazione
tra i servizi per l'impiego, le politiche attive del
lavoro e le politiche formative, con legge regionale da emanarsi
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a)
ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettere f) g) e h), della
legge 15 marzo 1997, n. 59, attribuzione alle province delle
funzioni e dei compiti di cui all'articolo 2, comma 1, ai
fini della realizzazione dell'integrazione di cui al comma
l;
b)
costituzione di una commissione regionale permanente tripartita
quale sede concertativa di progettazione, proposta, valutazione
e verifica rispetto alle linee programmatiche e alle politiche
del lavoro di competenza regionale; la composizione di tale
organo collegiale deve prevedere la presenza del rappresentante
regionale competente per materia di cui alla lettera c) delle
parti sociali sulla base della rappresentatività determinata
secondo i criteri previsti dall'ordinamento, rispettando la
pariteticità delle posizioni delle parti sociali stesse, nonchè
quella del consigliere di parità nominato ai sensi della legge
10 aprile 1991, n. 125;
c)
costituzione di un organismo istituzionale finalizzato a rendere
effettiva, sul territorio, l'integrazione tra i servizi
all'impiego, le politiche attive del lavoro e le politiche
formative, composto da rappresentati istituzionali della regione
delle provincie e degli altri enti locali;
d)
affidamento delle funzioni di assistenza tecnica e monitoraggio
nelle materie di cui all' articolo
2, comma 2 , ad apposita struttura regionale dotata di
personalità giuridica, con autonomia patrimoniale e contabile
avente il compito di collaborare al raggiungimento dell'integrazione
di cui al comma 1 nel rispetto delle attribuzioni di cui alle
lettere a) e b). Tale struttura garantisce il collegamento
con il sistema informativo del lavoro di cui all'
articolo 11;
e)
gestione ed erogazione da parte delle province dei servizi
connessi alle funzioni e ai compiti attribuiti ai sensi del
comma 1, lettera a),,tramite strutture denominate "centri
per l'impiego";
f)
distribuzione territoriale dei centri per l'impiego sulla
base di bacini provinciali con utenza non inferiore a 100.000
abitanti, fatte salve motivate esigenze socio geografiche;
g)
possibilità di attribuzione alle province della gestione ed
erogazione dei servizi, anche tramite i centri per l'impiego,
connessi alle funzioni e compiti conferiti alla regione ai
sensi dell' articolo 2, comma
2 ;
h)
possibilità di attribuzione all'ente di cui al comma
1, lettera d), funzioni ed attività ulteriori rispetto a quelle
conferite ai sensi del presente decreto, anche prevedendo
che l'erogazione di tali ulteriori servizi sia a titolo oneroso
per i privati che ne facciano richiesta.
2.
Le province individuano adeguati strumenti di raccordo con
altri enti locali, prevedendo la partecipazione degli stessi
alla individuazione degli obiettivi e all'organizzazione dei
servizi connessi alle funzioni e ai compiti di cui all'articolo 2, comma 1 .
3.
I servizi per l'impiego di cui al comma 1 devono essere organizzati
entro il 31 dicembre 1998.
Articolo
5 - Commissione regionale per l'impiego
1.
La commissione regionale per l'impiego é soppressa con effetto
dalla data di costituzione della commissione di cui all'articolo 4, lettera b). Salvo diversa determinazione
della legge regionale di cui all' articolo 4, comma 1 , le relative funzioni e competenze
sono trasferite alla commissione regionale di cui al medesimo
articolo 4, lettera b).
Articolo
6 - Soppressione di organi collegiali
1.
La provincia, entro i sei mesi successivi dalla data di entrata
in vigore della legge regionale di cui all' articolo 4, comma 1 , istituisce un'unica commissione
a livello provinciale per le politiche del lavoro, quale organo
tripartito permanente di concertazione e di consultazione
delle parti sociali in relazione alle attività e alle funzioni
attribuite alla provincia ai sensi dell' articolo 4, comma 1, lettera a) , nonchè in relazione
alle attività e funzioni già di competenza degli organi collegiali
di cui al comma 2 del presente articolo secondo i seguenti
principi e criteri:
a)
la composizione della commissione deve essere tale da permettere
la pariteticità delle posizioni delle parti sociali;
b)
presidenza della commissione al presidente dell'amministrazione
provinciale;
c)
inserimento del consigliere di parità;
d)
possibilità di costituzione di sottocomitati, nel rispetto
dei criteri di cui alla lettera a), anche a carattere tematico.
2.
Con effetto dalla costituzione della commissione provinciale
di cui al comma 1, i seguenti organi collegiali sono soppressi
e le relative funzioni e competenze sono trasferite alla provincia:
a)
commissione provinciale l'impiego;
b)
commissione circoscrizionale per l'impiego;
c)
commissione regionale per il lavoro a domicilio;
d)
commissione provinciale per il lavoro a domicilio;
e)
commissione comunale per il lavoro a domicilio;
f)
commissione provinciale per il lavoro domestico;
g)
commissione provinciale per la manodopera agricola,
h)commissioni
circoscrizionale per la manodopera agricola;
i)
commissione provinciale per il collocamento obbligatorio.
3.
La provincia, nell'attribuire le funzioni e le competenze
già svolte dalla commissione di cui al comma 2, lettera i),
garantisce all'interno del competente organismo, la presenza
di rappresentanti designati dalle categorie interessate, di
rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, designati
rispettivamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative e di un ispettore medico del lavoro.
CAPO
III - Trasferimento risorse alle Regioni e soppressione uffici
Articolo
7 - Personale
1.
Con decreti del presidente del Consiglio dei Ministri, da
adottarsi ai sensi dell' articolo 7, commi 1 e 2, della
legge 15 marzo 1997, n. 59, entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede,
sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative,
alla individuazione in via generale dei beni e delle risorse
finanziarie, umane e strumentali da trasferire, ivi compresa
la cessione dei contratti ancora in corso, nonché delle modalità
e procedure di trasferimento; la ripartizione del personale
effettivo appartenente ai ruoli del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, Settore politiche del lavoro, quale
risultante al 30 giugno 1997, nonché del personale in servizio
alla medesima data presso le agenzie per l'impiego è
disposta secondo i seguenti criteri:
a)
trasferimento alle regioni di tutto il personale in servizio
presso le agenzie per l'impiego assunto con contratto
di diritto privato, fino alla scadenza del relativo contratto
di lavoro;
b)
trasferimento del personale appartenente ai ruoli del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, in servizio presso
le direzioni regionali e provinciali del lavoro, Settore politiche
del lavoro e presso le Sezione circoscrizionali per l'impiego
e per il collocamento in agricoltura nella misura del 70 per
cento.
2.
Tenuto conto delle esigenze funzionali dei nuovi servizi,
la percentuale di personale di cui al comma 1, lettera b),
che rimane nei ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale è stabilita nel 30 per cento. A tale contingente si
accede mediante richiesta degli interessati da avanzare entro
trenta giorni dall'emanazione del provvedimento contenente
le tabelle di equiparazione tra il personale statale trasferito
e quello in servizio presso le regioni e gli enti locali.
3.
Le percentuali di cui ai commi 1, lettera b), e 2, sono calcolate
su base regionale e possono subire un'oscillazione non
superiore al 5 per cento, anche operando compensazioni territoriali.
4.
Nel caso che le richieste di cui al comma 2 risultino superiori
o inferiori alla percentuale di cui al comma 2, il Ministero
del lavoro e della previdenza sociale provvede a predisporre,
entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine
di cui al medesimo comma 2, una graduatoria regionale, rispettando
i criteri di priorità stabiliti nel decreto di cui al comma
1, d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative.
5.
Al personale statale trasferito è comunque garantito il mantenimento
della posizione retributiva già maturata. Il personale medesimo
può optare per il mantenimento del trattamento previdenziale
previgente.
6.
Con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri,
da adottarsi ai sensi dell' articolo 7, commi 1 e 2 della
citata legge n. 59 del 1997 entro sessanta giorni dalla scadenza
del termine previsto dall' articolo
4, comma 1 , si provvede al trasferimento dei beni e delle
risorse individuate ai sensi del comma 1, in considerazione
e per effetto dei provvedimenti adottati da ciascuna regione
ai sensi dell'articolo 4.
7.
I contratti in corso, ad eccezione di quelli riferiti ai sistemi
informativi lavoro di cui all'articolo 11, sono ceduti
alle regioni previo consenso di tutte le parti contraenti.
8.
Le risorse finanziarie occorrenti per l'attuazione della
presente legge, valutata nel limite massimo delle spese effettivamente
sostenute dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale
nell'esercizio finanziario 1997 per le funzioni e compiti
conferiti, sono trasferite alle regioni utilizzando gli stanziamenti
iscritti nelle pertinenti unità previsionali di base dello
stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, per l'esercizio finanziario 1998. Limitatamente
all'anno 1998, l'Amministrazione del lavoro, con
le disponibilità sopra determinate, corrisponde alle regioni,
per il tramite dei propri funzionari delegati, le somme occorrenti
per le dette finalità in ragione d'anno e con decorrenza
dalla data di effettivo trasferimento delle funzioni stesse.
Per l'anno 1999, gli stanziamenti da trasferire, determinati
nei limiti e con le modalità indicate per l'esercizio
1998, affluiscono, mediante opportune variazioni di bilancio,
nelle apposite unità previsionali di base dello stato di previsione
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale da istituire,
a tal fine, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, su proposta del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale.
Articolo
8 - Soppressione uffici periferici
1.
A decorrere dalla data di costituzione dei centri per l'impiego
di cui all'articolo 4, e comunque
non oltre il 1º gennaio 1999 sono soppressi le strutture e
gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale i cui compiti e funzioni siano stati conferiti ai
sensi del presente decreto; in particolare sono soppressi
i recapiti e le sezioni circoscrizionali per l'impiego
e per il collocamento in agricoltura.
Articolo
9 - Regioni a statuto speciale
1.
Per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di
Trento e Bolzano il conferimento delle funzioni, nonché il
trasferimento dei relativi beni e risorse, sono disposti nel
rispetto degli statuti e attraverso apposite norme di attuazione.
CAPO
IV - Attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro
- Sistema informativo del lavoro
Articolo
10 - Attività di mediazione
1.
Ai sensi dell' articolo 3, comma 1, lettera g), della
legge 15 marzo 1997, n. 59, il presente articolo definisce
le modalità necessarie per l'autorizzazione a svolgere
attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro a idonee
strutture organizzative.
2.
L'attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro
può essere svolta, previa autorizzazione del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, da imprese o gruppi di
imprese, anche società cooperative con capitale versato non
inferiore a 200 milioni di lire nonché da enti non commerciali
con patrimonio non inferiore a 200 milioni.
3.
I soggetti di cui al comma 2 debbono avere quale oggetto sociale
esclusivo l'attività di mediazione tra domanda e offerta
di lavoro.
4.
L'autorizzazione è rilasciata, entro e non oltre centocinquanta
giorni dalla richiesta, per un periodo di tre anni e può essere
successivamente rinnovata per periodi di uguale durata. Decorso
tale termine, la domanda si intende respinta.
5.
Le domande di autorizzazione e di rinnovo sono presentate
al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che le
trasmette entro trenta giorni alle regioni territorialmente
competenti per acquisirne un motivato parere entro i trenta
giorni successivi alla trasmissione. Decorso inutilmente tale
termine, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
ove ne ricorrano i presupposti, può comunque procedere al
rilascio dell'autorizzazione o al suo rinnovo.
6.
Ai fini dell'autorizzazione i soggetti interessati si
impegnano a:
a)
fornire al servizio pubblico, mediante collegamento in rete,
i dati relativi alla domanda e all'offerta di lavoro
che sono a loro disposizione;
b)
comunicare all'autorità concedente gli spostamenti di
sede, l'apertura delle filiali o succursali, la cessazione
delle attività;
c)
fornire all'autorità concedente tutte le informazioni
da questa richiesta.
7.
I soggetti di cui al comma 2 devono:
a)
disporre di uffici idonei nonché di operatori con competenze
professionali idonee allo svolgimento dell'attività di
selezione di manodopera; l'idoneità delle competenze
professionali è comprovata da esperienze lavorative relative,
anche in via alternativa, alla gestione,all'orientamento
alla selezione e alla formazione del personale almeno biennale;
b)
avere amministratori, direttori generali, dirigenti muniti
di rappresentanza e soci accomandatari, in possesso di titoli
di studio adeguati ovvero di comprovata esperienza nel campo
della gestione, selezione e formazione del personale della
durata di almeno tre anni. Tali soggetti non devono aver riportato
condanne, anche non definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive
di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, per delitti contro
il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro
l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'articolo
416-bis del codice penale, o per delitti non colposi per i
quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore
nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti
da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro
o di previdenza sociale, ovvero non devono essere stati sottoposti
alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27
dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n.575,
o della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni
ed integrazioni.
8.
Ai sensi delle disposizioni di cui alle leggi 20 maggio 1970,
n. 300, 9 dicembre 1977, n. 903, e 10 aprile 1991, n. 125,
e successive modificazioni ed integrazioni, nello svolgimento
dell'attività di mediazione è vietata ogni pratica discriminatoria
basata sul sesso, sulle condizioni familiari, sulla razza,
sulla cittadinanza, sull'origine territoriale, sull'opinione
o affiliazione politica, religiosa o sindacale dei lavoratori.
9.
La raccolta, la memorizzazione e la diffusione delle informazioni
avviene sulla base dei principi della legge 31 dicembre 1996,
n. 675.
10.
Nei confronti dei prestatori di lavoro l'attività di
mediazione deve essere esercitata a titolo gratuito.
11.
Il soggetto che svolge l'attività di mediazione indica
gli estremi dell'autorizzazione nella propria corrispondenza
ed in tutte le comunicazioni a terzi, anche a carattere pubblicitario
e a mezzo stampa.
12.
Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il ministro del Lavoro e della previdenza
sociale determina, con decreto, i criteri e le modalità:
a)
di controllo sul corretto esercizio dell'attività;
b)
di revoca dell'autorizzazione, anche su richiesta delle
regioni, in caso di non corretto andamento dell'attività
svolta, con particolare riferimento alle ipotesi di violazione
delle disposizioni di cui ai commi 8 e 10;
c)
di effettuazione delle comunicazioni di cui al comma 6;
d)
di accesso ai dati complessivi sulle domande ed offerte di
lavoro.
13.
Nei confronti dei soggetti autorizzati alla mediazione di
manodopera ai sensi del presente articolo, non trovano applicazione
le disposizioni contenute nella legge 29 aprile 1949, n. 264,
e successive modificazioni ed integrazioni.
14.
In fase di prima applicazione delle disposizioni di cui al
presente articolo, la domanda di autorizzazione di cui al
comma 2 può essere presentata successivamente all'entrata
in vigore del decreto di cui al comma 12.
Articolo
11 - Sistema informativo lavoro
1.
Il sistema informativo lavoro, di seguito denominato SIL,
risponde alle finalità ed ai criteri stabiliti dall'articolo
1 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e la sua
organizzazione è improntata ai principi di cui alla legge
31 dicembre 1996, n. 675.
2.
Il SIL è costituito dall'insieme delle strutture organizzative,
delle risorse hardware, software e di rete relative alle funzioni
ed ai compiti, di cui agli articoli 1, 2 e 3.
3.
Il SIL, quale strumento per l'esercizio delle funzioni
di indirizzo politico-amministrativo, ha caratteristiche nazionalmente
unitarie ed integrate e si avvale dei servizi di interoperabilità
e delle architetture di cooperazione previste dal progetto
di rete unitaria della pubblica amministrazione. Il Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, le regioni, gli enti
locali, nonché i soggetti autorizzati alla mediazione tra
domanda e offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 10,
hanno l'obbligo di connessione e di scambio dei dati
tramite il SIL, le cui modalità sono stabilite sentita l'Autorità
per l'informatica nella pubblica amministrazione.
4.
Le imprese di fornitura di lavoro temporaneo ed i soggetti
autorizzati alla mediazione tra domanda e offerta di lavoro,
hanno facoltà di accedere alle banche dati e di avvalersi
dei servizi di rete offerti dal SIL stipulando apposita convenzione
con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. I
prezzi, i cambi e le tariffe, applicabili alle diverse tipologie
di servizi erogati dal Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, sono determinati annualmente, sentito il parere dell'Autorità
per l'informatica nella pubblica amministrazione, con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. I proventi realizzati ai sensi del
presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello
Stato per essere assegnati, con decreto del Ministro del tesoro,del
bilancio e della programmazione economica, ad apposita unità
previsionale dello stato di previsione del Ministero del lavoro
e dellla previdenza sociale.
5.
Le Regioni e gli enti locali possono stipulare convenzioni,
anche a titolo oneroso, con i soggetti di cui al comma 4 per
l'accesso alle banche dati dei sistemi informativi regionali
e locali. In caso di accesso diretto o indiretto ai dati ed
alle informazioni del SIL, le regioni e gli enti locali sottopongono
al parere preventivo del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale uno schema di convenzione tipo. Il sistema informativo
in materia di occupazione e formazione professionale della
camera di commercio e di altri enti funzionali è collegato
con il SIL secondo modalità da definire mediante convenzioni,
anche a titolo oneroso, da stipulare con gli organismi rappresentativi
nazionali. Le medesime modalità si applicano ai collegamenti
tra il SIL e il registro delle imprese delle camere di commercio
secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica
7 dicembre 1995, n. 581.
6.
Le attività di progettazione, sviluppo e gestione del SIL
sono esercitate dal ministero del Lavoro e della previdenza
sociale nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
7.
Sono attribuite alle regioni le attività di conduzione e di
manutenzione degli impianti tecnologici delle unità operative
regionali e locali. Fatte salve l'omogeneità, l'interconnessione
e la fruibilità da parte del livello nazionale del SIL, le
regioni e gli enti locali possono provvedere allo sviluppo
autonomo di parti del sistema. La gestione e l'implementazione
del SIL da parte delle regioni e degli enti locali sono disciplinate
con apposita convenzione tra i medesimi soggetti e il Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, previo parere dell'organo
tecnico di cui al comma 8.
8.
Al fine di preservare l'omogeneità logica e tecnologica
del SIL e al contempo consentire l'autonomia organizzativa
e gestionale dei sistemi informativi regionali e locali ad
esso collegati, è istituito, nel rispetto di quanto previsto
dal citato decreto legislativo
n. 281 del 1997, un organo tecnico con compiti di raccordo
tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le
regioni e le amministrazioni locali in materia di SIL.
9.
Nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la
composizione e il funzionamento dell'organo tecnico di
cui al comma 8 sono stabiliti con decreto del Ministro del
Lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
10.
Le delibere dell'organo tecnico sono rese esecutive con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
ed hanno natura obbligatoria e vincolante nei confronti dei
destinatari.
Articolo
12 - Entrata in vigore
il
decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spettoi di osservarlo
e di farlo osservare.
Dato
a Roma, addi 23 dicembre 1997
SCALFARO
PRODI
, Presidente del Consiglio dei Ministri
TREU,Ministro
del lavoro e della previdenza sociale
BASSANINI,Ministro
per la funzione pubblica e gli affari regional
CIAMPI,Ministro
del tesoro,del bilancio e della programmazione economica
Visto,
il Guardiasigilli: FLICK
NOTE
Avvertenza:
Il
testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi del1'art.
10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione
delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con decreto D.P.R. 28 dicembre 1985, n.
1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni
di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati
il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note
alle premesse:
L'art.
76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio
della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire
se non con determinazione di principi e criteri direttivi
e soltanto per tempo limitato e per soggetti definiti.
L'art.
87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente
della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare
i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
La
legge 15 marzo 1997, n. 59 delega al Governo per il conferimento
di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la
riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione
amministrativa) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 63
del 17 marzo 1997 - supplemento ordinario n.63.
La
legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento
dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione
e di controllo) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 113
del 17 maggio 1997- supplemento ordinario n. 98/L.
Il
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni,
con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali) è pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 202 del 30
agosto 1997.
Note
all'art 1.
Il
testo dell'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (per il
titolo si veda in nota alle premesse), come modificato dalla
legge 15 maggio 1997, n. 127 (per il titolo si veda in nota
alle premesse), cosi recita:
"Art.
1. -
1.Il
Governo é delegato ad emanare, entro il 31 marzo 1998, uno
o più decreti legislativi volti a conferire alle regioni e
agli enti locali, ai sensi degli articoli 5, 118 e 128 della
Costituzione, funzioni e compiti amministrativi nel rispetto
dei principi e dei criteri direttivi contenuti nella presente
legge. Ai fini della presente legge, per conferimento si intende
trasferimento, delega o attribuzione di funzioni e compiti
e per "enti locali" si intendono le province, i
comuni, le comunità montane e gli altri enti locali.
2.
Sono conferite alle regioni e agli enti locali, nell'osservanza
del principio di sussidiarietà di cui all'art. 4, comma 3,
lettera a), della presente legge, anche ai sensi dell'art.
3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, tutte le fazioni e i
compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi
e alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunità,
nonché tutte le funzioni e i compiti amministrativi localizzabili
nei rispettivi territori in atto esercitati da qualunque organo
o amministrazione dello Stato, centrali o periferici, ovvero
tramite enti o altri soggetti pubblici.
3.
Sono esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 le funzioni
e i compiti riconducibili alle seguenti materie:
a)affari
esteri e commercio estero, nonché cooperazione internazionale
e attività promozionale all'estero di rilievo nazionale;
b)esplosivi
e materiale strategico; difesa, Forze armate, armi e munizioni,
c)
rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose;
d)tutela
dei beni culturali e del patrimonio storico artistico;
e)
sullo stato civile e sull'anagrafe;
f)cittadinanza,
immigrazione, rifugiati e asilo politico, estradizione;
g)
consultazioni elettorali, elettorato attivo e passivo, propaganda
elettorale, consultazioni referendarie escluse quelle regionali;
h)moneta,sistema
valutario e perequazione delle risorse finanziarie;
i)
dogane,protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
l)
ordine pubblico e sicurezza pubblica;
m)
amministrazione della giustizia;
n)
poste e telecomunicazioni;
o)
previdenza sociale, eccedenze di personale temporanee e strutturali;
p)
ricerca scientifica;
q)istruzione
universitaria, ordinamenti scolastici, programmi scolastici,
organizzazione generale dell'istruzione scolastica e stato
giuridico del personale;
r)vigilanza
in materia di lavoro e cooperazione.
4.
Sono inoltre esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2:
a)
i compiti di regolazione e controllo già attribuiti con legge
statale ad apposite autorità indipendenti;
b)
i compiti strettamente preordinati alla programmazione, progettazione,
esecuzione e manutenzione di grandi reti infrastrutturali
dichiarate di interesse nazionale con legge statale;
c)
i compiti di rilievo nazionale del sistema di protezione civile,
per la difesa del suolo, per la tutela dell'ambiente e della
salute, per gli indirizzi, le funzioni e i programmi nel settore
dello spettacolo, per la ricerca, la produzione, il trasporto
e la distribuzione di energia; gli schermi di decreti legislativi,
ai fini della individuazione dei compiti di rilievo nazionale,
sono predisposti previa intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e Bolzano; in mancanza dell'intesa, il Consiglio
dei Ministri delibera motivatamente in via definitiva su proposta
del Presidente del Consiglio dei Ministri;
d)
i compiti esercitati localmente in regime di autonomia funzionale
dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
e dalle università degli studi;
e)
il coordinamento dei rapporti con l'Unione europea e i compiti
preordinati ad assicurare l'esecuzione a livello nazionale
ferma la disciplina concernente il sistema statistico nazionale,
anche ai fini del rispetto degli obblighi derivanti dal trattato
sull'Unione europea e dagli accordi internazionali.
6.
La promozione dello sviluppo economico, la valorizzazione
dei sistemi produttivi e la promozione della ricerca applicata
sono interessi pubblici primari che lo Stato, le regioni,
le province, i comuni e gli altri enti locali assicurano nell'ambito
delle rispettive competenze, nel rispetto delle esigenze della
salute, della sicurezza pubblica e della tutela dell'ambiente".
-
L'art. 3, comma 1, lettera a), della legge n. 59/1997, é il
seguente: "1. Con i decreti legislativi di cui all'art.
1 sono:
a)
individuati tassativamente le funzioni e i compiti da mantenere
in capo alle amministrazioni statali, ai sensi e nei limiti
di cui all'art. 1".
Nota
all'art. 2:
-
L'art. 25 della legge 23 luglio 1991, n. 223 norme in materia
di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione,
attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento
al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del
lavoro), é il seguente:
"Art.
25 (Riforma delle procedure di avviamento al lavoro).
1.
A decorrere dal l°gennaio 1989, i datori di lavoro privati,
che, ai sensi della legge 29 aprile 1949, n. 264, e
successive modificazioni ed integrazioni, sono tenuti ad assumere
i lavoratori facendone richiesta ai competenti organi di collocamento,
hanno facoltà di assumere tutti i lavoratori mediante richiesta
nominativa. Tali datori di lavoro sono tenuti, quando occupino
più di dieci dipendenti e qualora effettuino assunzioni, ad
eccezione di quelle di cui alla disciplina del collocamento
obbligatorio, a riservare il dodici per cento di tali assunzioni
ai lavoratori appartenenti alle categorie di cui al comma
5, anche quando siano assunzioni a termine ai sensi dell'art.
17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, purché rapportate
al tempo annuale di lavoro.
2.
Tra le suddette assunzioni non rientrano quelle del personale
appartenente alle qualifiche appositamente individuate nei
contratti collettivi di categoria, quelle relative alle categorie
dei dirigenti, dei lavoratori destinati a svolgere mansioni
di guardia giurata, quando questi siano in possesso di attestazione
di idoneità rilasciata dalle competenti autorità di pubblica
sicurezza, quelle relative al personale da destinare ad attività
di pubblica sicurezza, nonché quelle relative al personale
da destinare ad attività di produzione ovvero a servizi essenziali
ai lini dell'integrità e dell'affidabilità di strutture rilevanti
per la sicurezza dello Stato, determinate con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, sentiti il Comitato
interministeriale per le informazioni e la sicurezza, istituito
ai sensi dell'art. 2 della legge 24 ottobre 1997, n.
801, e le associazioni sindacali di categoria dei datori di
lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano
nazionale.
3.
Ai fini del calcolo della percentuale di cui al comma 1 non
si tiene conto delle assunzioni di lavoratori di cui al comma
2. Il datore di lavoro può differire l'adempimento dell'obbligo
previsto nel comma 1 nel caso in cui, nell'ambito della regione
e delle circoscrizioni contermini rispetto a quella nella
quale va effettuata l'assunzione, i lavoratori appartenenti
alle categorie di cui al comma 5 in possesso della professionalità
richiesta siano meno di tre. Con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione
centrale per l'impiego, vengono determinate le modalità di
applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo.
4.
Il lavoratore non può essere adibito a mansioni non equivalenti
a quelle risultanti dalla richiesta di avviamento.
5.
I lavoratori di cui al secondo periodo del comma 1 sono:
a)i
lavoratori iscritti da più di due anni nella prima classe
delle liste di collocamento e che risultino non iscritti da
almeno tre anni negli elenchi ed albi degli esercenti attività
commerciali, degli artigiani e dei coltivatori diretti e agli
albi dei liberi professionisti;
b)
i lavoratori iscritti nella lista di cui all'art. 6;
c)
le categorie di lavoratori determinate, anche per specifiche
aree territoriali, mediante delibera della commissione regionale
per l'impiego, approvata dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale ai sensi del comma 7.
6.
Per le circoscrizioni in cui sussiste un rapporto, tra iscritti
alla prima classe della lista di collocamento e popolazione
residente in età di lavoro, superiore alla media nazionale,
le commissioni regionali per l'impiego possono, con delibera
motivata da assumere a maggioranza dei loro componenti, proporre
di riservare una quota delle assunzioni di cui al comma 1
a beneficio esclusivo dei lavoratori delle categorie previste
alla lettera b) del comma 5. Nella medesima deliberazione
possono proporre una elevazione della percentuale di assunzioni
di cui al comma 1 ad una misura non superiore al venti per
cento.
7.
Le delibere di cui al comma 5, lettera e), ed al comma 6,
possono essere assunte anche limitatamente a territori subregionali;
esse vengono sottoposte dal direttore dell'ufficio regionale
del lavoro e della massima occupazione all'approvazione del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale adotta
le sue determinazioni entro trenta giorni dal ricevimento
della delibera.
8.
Le commissioni regionali per l'impiego emanano disposizioni
alle commissioni circoscrizionali dirette ad agevolare gli
avviamenti delle lavoratrici in rapporto all'iscrizione alle
liste di mobilità e agli indici di disoccupazione nel territorio.
9.
Per ciascun lavoratore iscritto nella lista di mobilità assunto
a tempo indeterminato, la quota di contribuzione a carico
del datore di lavoro é, per i primi diciotto mesi, quella
prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955,
n. 25, e successive modificazioni.
10.
Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro del tesoro, é determinata annualmente
la quota del Fondo di rotazione, di cui all'art. 25 della
legge 21 dicembre 1978, n. 845, da finalizzare al finanziamento
di azioni formative riservate ai lavoratori appartenenti alle
categorie di cui al comma 5. Tale quota è ripartita tra le
regioni in proporzione al numero dei lavoratori appartenenti
alle predette categorie, presenti in ciascuna regione.
1l.
Il lavoratore che abbia rifiutato una proposta formativa offertagli
dalle sezioni circoscrizionali secondo le modalità determinate
dalla commissione regionale per l'impiego, perde, per un periodo
di dodici mesi, l'iscrizione nelle liste di mobilità, di cui
all'art. 6, comma 1.
12.
L'iscrizione nelle liste ordinarie di collocamento produce
effetti solo ai fini dell'avviamento al lavoro o della corresponsione
di prestazioni previdenziali. E abrogata ogni disposizione
contraria".
Note
all'art. 3.:
Per
il testo dell'art. 1, comma 3, lettera o), della legge n.
59/1997, si veda in nota all'art. 1.
L'art.
3, comma 1, lettera c) della legge n. 59/1997, è il seguente:
"1. Con i decreti legislativi di cui all'art. 1 sono:
a)-b)
(Omissis);
c)
individuati le procedure e gli strumenti di raccordo, anche
permanente, con eventuale modificazione o nuova costituzione
di forme di cooperazione strutturali e funzionali, che consentano
la collaborazione e l'azione coordinata tra enti locali, tra
regioni e tra i diversi livelli di governo e di amministrazione
anche con eventuali interventi sostitutivi nel caso di inadempienza
delle regioni e degli enti locali nell'esercizio delle funzioni
amministrative ad essi conferite, nonché la presenza e l'intervento,
anche unitario, di rappresentanti statali, regionali e locali
nelle diverse strutture, necessarie per l'esercizio delle
funzioni di raccordo, indirizzo, coordinamento e controllo".
Note all'art. 4.:
L'art.
4, comma 3, lettere f), g) e h) della legge n. 59/1997, è
il seguente: 3. I conferimenti di funzioni di cui ai commi
1 e 2 avvengono nell'osservanza dei seguenti principi fondamentali:
a)
-e) (Omissis);
f)
il principio di omogeneità, tendendo conto in particolare
delle funzioni già esercitate con l'attribuzione di funzioni
e compiti omogenei allo stesso livello di governo;
g)
il principio di adeguatezza, in relazione all'idoneità organizzativa
dell'amministrazione ricevente a garantire, anche in forma
associata con altri enti, l'esercizio delle funzioni;
h)
il principio di differenziazione nell'allocazione delle funzioni
in considerazione delle diverse caratteristiche, anche associative,
demografiche, territoriali e strutturali degli enti riceventi".
La
legge 10 aprile 1991, n. 125 (Azioni positive per la realizzazione
della parità uomo-donna nel lavoro) è pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 88 del 15 aprile1991.
Nota
all'art. 7:
I
commi l e 2 dell'art. 7 della : "1. Ai fini della attuazione
dei decreti legislativi di cui agli articoli 1, 3 e 4 e con
le scadenze temporali e modalità dagli stessi previste, alla
puntuale individuazione dei beni e delle risorse finanziarie,
umane, strumentali e organizzative da trasferire, alla loro
ripartizione tra le regioni e tra regioni ed enti locali ed
ai conseguenti trasferimenti si provvede con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati
e il Ministro del tesoro. Il trasferimento dei beni e delle
risorse deve comunque essere congruo rispetto alle competenze
trasferite e al contempo deve comportare la parallela soppressione
o il ridimensionamento dell'amministrazione statale periferica,
in rapporto ad eventuali compiti residui.
2.
Sugli schemi dei provvedimenti di cui al comma 1 è acquisito
il parere della commissione di cui all'art. 5, della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-città
e autonomie locali allargata ai rappresentanti delle comunità
montane. Sugli schemi, inoltre, sono sentiti gli organismi
rappresentativi degli enti locali funzionali ed è assicurata
la consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative. I pareri devono essere espressi entro trenta
giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine i
decreti possono comunque essere emanati".
Note all'art. 10:
L'art.
3, comma 1, lettera g), della legge n. 59/1997, è il seguente:
"1. Con i decreti legislativi di cui all'art. 1 sono:
a)
-f) (Omissis);
g)individuate
le modalità e le condizioni per il conferimento a idonee strutture
organizzative di funzioni e compiti che non richiedano, per
la loro natura, l'esercizio esclusivo da parte delle regioni
e degli enti locali".
La
legge 24 novembre 1981, n. 689 (modifiche al sistema penale)
è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n.
329, supplemento ordinario.
L'art.
416-bis del codice penale, così recita:
"Art.
416-bis (Associazione di tipo mafioso). - Chiunque fa parte
di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone,
è punito con la reclusione da tre a sei anni. Coloro che promuovono,
dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò
solo, con la reclusione da quattro a nove anni. L'associazione
è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano
della forza di intimidazione del vincolo associativo e della
condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per
commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto
la gestione o comunque il controllo di attività economiche,
di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici
o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per
altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero
esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in
occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è
armata si applica la pena della reclusione da quattro a dieci
anni nei casi previsti dal primo comma e da cinque a quindici
anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si
considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità,
per il conseguimento della finalità dell'associazione, di
armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in
luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati
intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate
in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto
di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate
da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre
obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono
destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il
prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.
[Decadono inoltre di diritto le licenze di polizia, di commercio,
di commissionario astatore presso i mercati annonari all'ingrosso,
le concessioni di acque pubbliche e i diritti ad esse inerenti
nonché le iscrizioni agli albi di appaltatori di opere o di
forniture pubbliche di cui il condannato fosse titolare].
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla
camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate,
che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo
perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni
di tipo mafioso".
La
legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei
confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per
la pubblica moralità) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
31 dicembre 1956, n. 327.
La
legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia)
è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 giugno 1965, n. 138.
La
legge 13 settembre 1982, n. 646 (Disposizioni in materia di
misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazione
alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n.
57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione
parlamentare sui fenomeno della mafia) è pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 14 settembre 1982, n. 253.
La
legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà
e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività
sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento) è
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1970, n. 131.
La
legge 9 dicembre 1977, n. 903 (Parità di trattamento tra uomini
e donne in materia di lavoro) è pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 17 dicembre 1977, n. 343.
La
legge 10 aprile 1991, n. 125 (Azioni positive per la realizzazione
della parità uomo-donna nel lavoro) è pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 15 aprile 1991, n. 88.
La
legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali)
è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1997, n. 5,
supplemento ordinario.
La
legge 29aprile 1949, n. 264 (Provvedimenti in materia di avviamento
al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente
disoccupati) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno
1949, n. 125, supplemento ordinario.
Note
all'art. 11:
-
L'art. 1 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 (Norme
in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni
pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm"),
della legge 23 ottobre 1992, n. 421), cosi recita:
"Art.
1-
1.
Le disposizioni del presente decreto disciplinano la progettazione,
lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi automatizzati
delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
e degli enti pubblici non economici nazionali, denominate
amministrazioni ai fini del decretò medesimo.
2.
L'utilizzazione dei sistemi informativi automatizzati di cui
al comma 1 risponde alle seguenti finalità:
a)
miglioramento del servizi;
b)
trasparenza dell'azione amministrativa;
c)
potenziamento dei supporti conoscitivi per le decisioni pubbliche;
d)
contenimento dei costi dell'azione amministrativa.
3.
Lo sviluppo dei sistemi informativi automatizzati di cui al
comma 1 risponde ai seguenti criteri:
a)integrazione
ed interconnessione dei sistemi medesimi;
b)
rispetto degli standard definiti anche in armonia con le normative
comunitarie;
c)
collegamento con il sistema statistico nazionale.
4.
Allo scopo di conseguire l'integrazione e l'interconnessione
dei sistemi informativi di tutte le amministrazioni pubbliche,
le regioni, gli enti locali, i concessionari di pubblici servizi
sono destinatari di atti di indirizzo e di raccomandazioni,
nei modi previsti dall'art. 7".
La
legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali)
è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1997, n. 5,
supplemento ordinario.
Il
decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n.
581 (Regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29
dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro
delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile) è pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 1996.
Il
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (per il titolo
si veda in nota alle premesse), è pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 202 del 30 agosto 1997.